RED / INVCIV
RED
I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione.
Ogni anno la campagna RED ha una scadenza ben definita: quella del 28 febbraio salvo ovviamente proroghe da parte dell’INPS.
A chi è rivolto:
- i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
- i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT , dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell' IRPEF ;
- coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
- i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.
Non devono presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.
ICRIC
Il Modello ICRIC riguarda gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. L’autocertificazione riguarda eventuali ricoveri a fini riabilitativi in istituti con totale retta a carico dello Stato. Sono invece esclusi i ricoveri per cure di patologie. Nel caso dei minori titolari di indennità di accompagnamento la presentazione del Modello ICRIC spetta al Tutore/Rappresentante Legale del minore che dovrà dunque dichiarare eventuali periodi di ricovero, indicando i giorni effettivi.
ICLAV
Sono tenuti a presentare ogni anno il modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro) gli invalidi civili titolari di assegno mensile.
Nel modello ICLAV va dichiarata la permanenza o meno del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa o l’eventuale reddito prodotto negli anni interessati.
Accas/Ps
Sono tenuti a presentare ogni anno il modello ACCAS/PS (ACCertamento Assegno Sociale / Pensione Sociale) i titolari di pensione sociale o assegno sociale. Nel modello ACCAS/PS va dichiarata la residenza stabile e continuativa in Italia. Per i soli titolari di assegno sociale sarà necessario dichiarare anche se vi è stato un periodo di ricovero o meno in istituto.